Art. 32.
(Risorse finanziarie).

      1. Costituiscono delle risorse dell'Agenzia destinate alle finalità di cui alla presente legge:

          a) la quota parte destinata alla cinematografia del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

          b) il 50 per cento delle quote di investimento previste dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, posto a carico delle emittenti televisive;

          c) una quota pari al 5 per cento del fatturato annuo lordo delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana che, a prescindere dalle modalità di trasmissione, offrono al pubblico i loro servizi e programmi a pagamento;

          d) una quota pari al 3,5 per cento del fatturato annuo lordo dei gestori di telefonia mobile derivante da traffico UMTS, MMS, WAP, Dvb-H, GPRS e futuri analoghi protocolli di trasmissione dati;

          e) una quota pari al 3,5 per cento del fatturato annuo lordo degli operatori INTERNET derivante da traffico IPTV, streaming TV e, in genere, da traffico di contenuti di immagini in movimento;

          f) una quota pari al 3,5 per cento del fatturato annuo lordo dei distributori di home-video derivante da noleggio e vendita di videogrammi.

      2. I soggetti tenuti alle contribuzioni di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo della Corte dei conti ai fini della autodichiarazione di quanto dovuto e del regolare versamento in favore dell'Agenzia di quanto dovuto o effettivamente accertato dalla Corte dei conti stessa.

 

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      3. Le modalità di autodichiarazione, le modalità e i tempi di versamento delle contribuzioni di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.